Codice etico

1.  INTRODUZIONE

Al fine di definire con chiarezza e trasparenza l’insieme dei valori ai quali PHSE S.r.l., di seguito denominata anche Società, si ispira per raggiungere i propri obiettivi, ha predisposto il Codice Etico, la cui osservanza è imprescindibile per il corretto funzionamento, affidabilità, reputazione ed immagine ed i cui principi costituiscono i fondamenti per il successo e lo sviluppo attuale e futuro della Società.

Le attività della Società devono, quindi, essere conformi ai principi di comportamento espressi in questo Codice Etico, il quale non ha pretese di esaustività. PHSE riconosce l’importanza della responsabilità etico-sociale nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e si impegna al rispetto dei legittimi interessi dei propri stakeholder(1) e della collettività in cui opera. Contestualmente richiede a tutti gli amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti di PHSE S.r.l. e chiunque vi instauri rapporti di collaborazione o di partnership, il rispetto delle regole aziendali e dei precetti stabiliti nel presente Codice.

 

(1)Sono definiti stakeholder gli azionisti, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i fornitori e i partner di affari. In senso allargato sono inoltre stakeholder tutti quei singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti ed indiretti delle attività di PHSE

2.  Mission

L’obiettivo principale riconosciuto e perseguito dalla Società PHSE è quello di creare relazioni a lungo termine con i clienti e fornire un servizio specializzato più veloce e affidabile nel mondo biofarmaceutico ed healthcare.

Missione della Società è anche quella di creare valore per tutti gli stakeholder offrendo servizi di qualità con scelte gestionali a elevata sostenibilità sociale e ambientale.

PHSE intende mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i propri stakeholder e perseguire i propri obiettivi ricercando il migliore modo per conciliare gli interessi coinvolti, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e dei principi di onestà, imparzialità, affidabilità, lealtà, correttezza, trasparenza e buona fede sempre fermo il primario rispetto e la tutela della vita umana.

3. Ambito di applicazione del codice

Il presente Codice Etico si applica a PHSE S.r.l.. I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, tutti coloro che operano con la Società sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo, nonché i fornitori e i collaboratori della Società stessa. Tutti i predetti soggetti, nel seguito sono collettivamente definiti “destinatari”.

In particolare, i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice, nel fissare gli obiettivi aziendali, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione della Società.

PHSE si impegna a divulgare il Codice Etico presso i destinatari mediante apposite attività di comunicazione.

Al fine di favorire la piena applicazione del Codice, PHSE provvederà alla identificazione di un Organismo di Vigilanza che, nell’ambito delle responsabilità previste dalle disposizioni legislative, provvederà anche a:

  • monitorare costantemente l’applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l’accoglimento delle eventuali segnalazioni;
  • segnalare eventuali violazioni del Codice;
  • proporre, ove necessario, revisioni periodiche del Codice;
  • proporre o applicare idonee misure sanzionatorie in caso di di violazione.

PHSE provvede a stabilire canali di comunicazione attraverso i quali i destinatari possano rivolgere le proprie segnalazioni. Tutti i destinatari possono segnalare attraverso gli strumenti, anche informatici, messi a disposizione dalla Società ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all’Organismo di Vigilanza che assumerà i provvedimenti del caso garantendo la necessaria riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

In caso di accertata violazione del Codice Etico, l’Organismo di Vigilanza riporterà la segnalazione e gli eventuali suggerimenti e/o sanzioni ritenuti necessari al Responsabile Amministrazione Finanze e Risorse Umane e, nei casi più significativi, al Consiglio di Amministrazione.

4. Diffusione

Il presente Codice è condiviso con tutti i destinatari ed è consultabile in formato elettronico nella Intranet aziendale o sul sito Internet di PHSE.

5. Principi generali e norme di riferimento

 

5.1  Rispetto delle Leggi

La Società riconosce come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi dove esse operano.

5.2  Onestà e correttezza

I rapporti con gli stakeholder della Società sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

L’onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività della Società e costituisce elemento imprescindibile della gestione aziendale.

5.3  Centralità della persona

La Società promuove il rispetto dell’integrità fisica e culturale della persona. Garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri nel costante rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Non tollera richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge ed il Codice Etico, o a adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

5.4  Imparzialità e pari opportunità

La Società si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all’età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder.

5.5   Trasparenza e completezza dell’informazione

PHSE si impegna a gestire il flusso dell’informazione verso gli stakeholder in modo che lo stesso sia sempre completo, chiaro e trasparente e che, relativamente ai dati a contenuto economico, finanziario, contabile o gestionale, risponda anche a requisiti di veridicità, completezza e accuratezza.

Tutte le funzioni aziendali sono tenute a prestare la massima collaborazione al fine di garantire registrazioni contabili corrette e tempestive.

Per ogni registrazione contabile, fondata su valutazioni economico- patrimoniali, deve essere conservata agli atti un’adeguata documentazione. Tale documentazione deve consentire di individuare il motivo dell’operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione. La documentazione di supporto deve essere archiviata e facilmente consultabile.

Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni o irregolarità nella tenuta della contabilità deve darne immediata comunicazione al proprio superiore.

Inoltre, nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte del Collegio Sindacale, dei Revisori e dei Soci è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione.

5.6  Prevenzione del riciclaggio/autoriciclaggio

La Società richiede massima trasparenza nelle operazioni commerciali e nei rapporti con i terzi, nel pieno rispetto delle normative, nazionali e internazionali, in tema di lotta ai fenomeni di riciclaggio ed autoriciclaggio.

I Destinatari non possono di conseguenza avviare rapporti d’affari per conto della Società con partner o fornitori o terzi che non diano adeguate garanzie di onorabilità e non godano di buona reputazione ovvero il cui nome sia associato a vicende connesse ad attività di riciclaggio nonché di autoriciclaggio.

Tutte le transazioni finanziarie, inclusi i conferimenti da parte dei Soci, devono trovare adeguata giustificazione e devono essere effettuate mediante mezzi di pagamento/conferimento che ne garantiscano la tracciabilità e la lecita provenienza.

Inoltre, la Società dovrà intrattenere rapporti d’affari esclusivamente con clienti e fornitori di sicura reputazione, che svolgono attività commerciali lecite e i cui proventi derivano da fonti legittime. Ciascuna area aziendale dovrà dotarsi di misure idonee a garantire che non siano accettate forme di pagamento identificate quale strumento di riciclaggio di denaro illecito.

La Società è impegnata al pieno rispetto di tutte le leggi antiriciclaggio vigenti a livello internazionale, comprese quelle che prescrivono la denuncia di transazioni sospette in denaro contante o di altra natura. In particolare, in quanto società di diritto italiano, la Società risulta soggetta, tra le altre norme di legge e regolamentari, alle disposizioni della Legge 197/1991 e del Decreto Legislativo 231/2007, modificato dal D.Lgs. 231/2007, che recepiscono i principi contenuti nelle direttive di riferimento dell’Unione europea in materia di antiriciclaggio e salvaguardia dell’integrità del sistema finanziario, nonché alle disposizioni in materia di autoriciclaggio (Legge n.186 del 15 dicembre 2014 – G.U. n. 292 del 17 dicembre 2014).

5.7  Ripudio del terrorismo

PHSE ripudia ogni forma di terrorismo e/o di eversione dell’ordine democratico.

A tal fine si impegna a non instaurare in alcun modo rapporti di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche e/o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, così come a non finanziare o comunque agevolare alcuna attività di questi.

5.8  Riservatezza delle informazioni

PHSE assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, definendo e aggiornando continuamente le specifiche procedure per la protezione delle informazioni richieste dalle norme vigenti, in materia di trattamento dei dati personali. Tutti coloro che, nell’esercizio delle proprie funzioni lavorative si trovano ad avere la disponibilità di informazioni e dati riservati sono tenuti a usare tali dati solo ai i fini consentiti dalle leggi nel rispetto della riservatezza e della privacy.

A tal riguardo ogni dipendente dovrà:

  • acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;
  • conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;
  • comunicare e divulgare i dati nell’ambito delle procedure stabilite ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata;
  • determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto prescritto dalle relative procedure;
  • assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con

5.9  Prevenzione dei conflitti di interesse

La Società opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi della Società stessa. PHSE intende aderire ai più elevati standard etici nella conduzione delle sue attività. È quindi doveroso che ciascuno eviti o segnali, laddove ne venga a conoscenza, situazioni di conflitti di interesse o altre situazioni che possano essere dannose o disdicevoli per la società.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono conflitto di interessi:

  • svolgere una funzione di vertice (amministratore, consigliere, responsabile di funzione) e avere interessi economici con fornitori, clienti o concorrenti (possesso di azioni, incarichi professionali, etc.);
  • la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli dell’azienda;
  • curare gli acquisti di PHSE, o il controllo sull’esecuzione delle forniture e svolgere attività lavorativa presso fornitori;
  • l’utilizzo di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi dell’azienda.

Chiunque tra i dipendenti e collaboratori abbia rapporti di parentela, convivenza e affini, anche solo potenzialmente in conflitto con il proprio ruolo, è tenuto a segnalarlo al proprio responsabile o alle altre funzioni individuate dalle procedure aziendali. Dipendenti e collaboratori devono evitare tutte quelle attività che siano in conflitto di interesse con la società con particolare riferimento a interessi personali o familiari che potrebbero influenzare l’indipendenza nell’espletare le attività loro assegnate, ivi compresa l’accettazione di regalie eccedenti il valore modico, incluso il rimborso o il sostenimento di spese di viaggio e di permanenza, da parte di terze parti oggetto di interesse.

Il personale non può svolgere, durante il proprio orario lavorativo, altre attività non congruenti con le proprie mansioni e responsabilità organizzative. In particolare, il personale non può assumere altri incarichi o ruoli in conflitto di interesse con l’attività aziendale. L’utilizzo dei beni aziendali, quali ad esempio locali, attrezzature, informazioni riservate non sono consentiti per l’uso e interesse personale di qualunque genere.

5.10   Prevenzione dei reati colposi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

PHSE ha approntato le misure necessarie per la protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, di informazione e formazione, nonché di pianificazione dell’organizzazione e dei mezzi necessari.

A tal fine, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la Società assume i seguenti principi e criteri cardine di comportamento da osservare, in relazione ai reati colposi previsti dall’art. 25 – septies del d.lgs. 231/2001:

  • porre in essere ogni attività al fine di evitare i rischi, combattendo gli stessi alla fonte e valutando quelli che non possono essere evitati;
  • adeguare il lavoro alla persona e non viceversa, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, al fine di attenuare il lavoro monotono ed il lavoro ripetitivo;
  • adoperarsi affinché negli impianti e nelle attrezzature e comunque negli ambienti di lavoro tutto ciò che è pericoloso sia sostituito con ciò che non è pericoloso o è meno pericoloso, ponendo in essere gli opportuni aggiornamenti in base al grado di evoluzione tecnica eventualmente intervenuta;
  • programmare un efficace sistema di prevenzione, che integri la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale al fine di realizzare un sistema coerente e completo;
  • impartire adeguate e complete istruzioni ai lavoratori, provvedere all’informazione ed alla formazione degli stessi in merito ai rischi specifici ed alle procedure da seguire al fine di evitarli.

6. Rapporti con stakeholders interni ed esterni

 

6.1  Rapporti con i Clienti

La Società considera come proprio Cliente chiunque acquisti i suoi prodotti e servizi o semplicemente ne fruisce.

Lo stile di comportamento nei confronti della clientela è improntato alla trasparenza, imparzialità, autonomia, indipendenza, disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell’ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

Coerentemente con i principi di imparzialità e pari opportunità la Società si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti, a fornire prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative del cliente e ne tutelino la sicurezza e l’incolumità; ad attenersi a verità e liceità nelle comunicazioni pubblicitarie, commerciali o di qualsiasi altro genere di prodotto biologico e farmaceutico.

Resta inteso in ogni caso che anche nella selezione dei clienti la Società conferma la propria permanente contrarietà ed opposizione ad ogni forma di criminalità organizzata.

6.2  Rapporti con i Fornitori

I processi di acquisto sono improntati alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore, in assenza di conflitti di interesse, alla lealtà e all’imparzialità, alla propria permanente contrarietà e opposizione ad ogni forma di criminalità organizzata nonché alla ricerca del massimo vantaggio competitivo.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato.

Inoltre, il processo volto alla individuazione della controparte contrattuale, si articola principalmente nelle seguenti fasi:

  • verifica preventiva delle generalità di ogni controparte con cui la società intende intrattenere rapporti (fornitori, consulenti, collaboratori autonomi, professionisti, partner commerciali);
  • acquisizione delle certificazioni e di ogni evidenza documentale attestante il possesso dei requisiti di professionalità;
  • predisposizione di adeguati presidi di controllo sulle relazioni tra criminalità e mercati;
  • astensione dai rapporti contrattuali se le controparti risultano coinvolte in procedimenti giudiziari relativi a reati di criminalità organizzata.

Per quel che attiene la gestione dei rapporti con i fornitori svolta dal dipendente resta inteso che lo stesso non potrà:

  • ricevere alcuna forma di corrispettivo da parte di chiunque per l’esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d’ufficio;
  • subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi estranei alla Società, e dal medesimo a ciò non autorizzati, per l’assunzione di decisioni e/o l’esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa;
  • avvalersi o sovrintendere all’operato di fornitori o collaboratori con i quali intrattiene rapporti personali di convivenza o parentela.

Il dipendente che riceva omaggi, o altra forma di beneficio, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia o di valore non modico, dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio, o altra forma di beneficio, ed informarne il proprio superiore e l’Organismo di Vigilanza, in conformità alle procedure aziendali.

6.3  Rapporti con dipendenti e collaboratori

La Società riconosce la centralità delle risorse umane e l’importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca.

Pertanto, la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione si ispira al rispetto dei diritti dei lavoratori, del principio delle pari opportunità ed alla piena valorizzazione del loro apporto nell’ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale. La Società si impegna a rispettare e far rispettare a dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, ad imprese appaltatrici ed ai loro dipendenti e collaboratori la normativa sulla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, consolidando e diffondendo una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili.

A tutti i dipendenti e collaboratori della Società si richiede di impegnarsi ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti con il contratto di lavoro e quanto previsto dal presente Codice Etico, assicurando le prestazioni dovute ed il rispetto degli impegni assunti nei confronti della Società. È vietato prestare servizio, anche in via occasionale, sotto gli effetti di sostanze alcoliche, stupefacenti o sostanze di analogo effetto.

Al contempo, a tutti i dipendenti e collaboratori della Società si chiede il rispetto delle norme del Codice Etico e del Modello nell’ambito delle dichiarazioni rese all’Autorità Giudiziaria al fine di assicurare il corretto svolgimento dell’attività processuale e inibire ogni condotta finalizzata a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci in un eventuale processo.

6.4  Collettività

La Società è consapevole degli effetti della propria attività sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività e pongono attenzione, nel proprio operato, a contemperarne gli interessi.

Per questo motivo, intendono condurre ogni attività nel rispetto delle comunità locali e nazionali.

La Società ritiene che il dialogo con le associazioni sia di importanza strategica per un corretto sviluppo delle proprie attività ed intende cooperare con esse nel rispetto dei reciproci interessi.

La Società considera con favore e, nel caso, fornisce sostegno ad iniziative sociali e culturali anche mediante contributi a fondazioni le cui attività siano orientate alla promozione della persona ed al miglioramento della qualità di vita.

Tali contributi dovranno essere erogati in modo rigorosamente conforme alla legge e alle disposizioni vigenti e adeguatamente documentati.

6.5  Ambiente

PHSE si impegna nel compimento delle sue attività al rispetto dell’ambiente e della salute pubblica.

Si impegna peraltro a motivare e sensibilizzare tutti i dipendenti dell’azienda, promuovendo un atteggiamento positivo e accrescendo il loro senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente, anche attraverso una adeguata formazione.

Ogni dipendente coinvolto in processi produttivi che possono avere ripercussioni ambientali deve svolgere il proprio lavoro con la massima responsabilità, controllando e segnalando immediatamente al Responsabile Ambiente ove nominato o al proprio diretto responsabile ogni situazione di pericolo per le matrici ambientali circostanti, quali ad esempio scarichi ed emissioni accidentali di sostanze pericolose. È compito di tutti i dipendenti proteggere l’ambiente. Chiunque venga a conoscenza della violazione di norme di tutela ambientale, o di azioni che mirino a nascondere simili violazioni, deve informarne immediatamente il proprio superiore o la funzione competente indicata dalle procedure aziendali e l’Organismo di Vigilanza.

Le strategie e la gestione operativa della Società sono improntate ai principi dello sviluppo sostenibile, con una continua attenzione affinché lo svolgimento delle attività venga effettuato nel rispetto dell’ambiente e della salute pubblica, in conformità alle direttive nazionali ed internazionali in materia.

6.6  Rapporti con l’Autorità Giudiziaria

La Società garantisce ed assicura in modo diffuso e capillare la corretta amministrazione della giustizia, tra l’altro, nell’ambito delle dichiarazioni rese all’Autorità Giudiziaria e comunque, in generale, nell’ambito della gestione dei rapporti con la stessa.

In particolare, la Società, nella gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria si impegna:

  • a fornire indicazioni e principi di comportamento ispirati alla onestà, correttezza e trasparenza cui i dipendenti, i dirigenti e gli organi sociali devono attenersi qualora siano convocati dinanzi all’Autorità Giudiziaria;
  • a indicare ai responsabili delle funzioni aziendali coinvolte i principi cui devono ispirarsi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e

6.7  Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Garanti

Ai fini del presente Codice per Pubblica Amministrazione (di seguito anche P.A.) si intendono gli Enti Pubblici, gli Enti concessionari di pubblico servizio, le persone fisiche o giuridiche che agiscono in qualità di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, membro appartenente a un organo della Comunità Europea, di funzionario delle Comunità Europee o di funzionario di Stato Estero, la magistratura, le autorità di pubblica vigilanza, etc.

Nell’ambito dei rapporti con la P.A., è necessario prestare particolare cura nel non porre in essere atti in violazione delle prescrizioni di legge e del presente Codice Etico. In particolare, è fatto espresso divieto di:

  • indurre taluno in errore utilizzando artifici o raggiri ai fini di conseguire un ingiusto profitto in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea. In particolare, si raccomanda il rispetto della legge e della corretta pratica commerciale a fronte di trattative, concessioni, licenze, ecc. e richieste di finanziamenti, contributi, sovvenzioni ed erogazioni dallo Stato o altro soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione;
  • utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi, ovvero omettere informazioni dovute per l’ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concesse o erogate dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea;
  • destinare a uso diverso un finanziamento ottenuto dallo Stato, o da altro ente pubblico o dall’Unione Europea;
  • procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri, anche previdenziali, ecc.) con mezzi che costituiscano artifici o raggiri (per esempio invio di documentazione non veritiera);
  • alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico manipolando i dati o i programmi in esso contenuti, ai fini di ottenere un ingiusto profitto e danneggiando lo Stato o altro ente pubblico;
  • influenzare in alcun modo l’indipendenza di giudizio e le decisioni di rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita (come, a titolo di esempio, sollecitare e/o accettare e/o corrispondere e/o offrire ai medesimi, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé o per la Società). Atti di cortesia commerciale (come, a titolo di esempio, omaggi o forme di ospitalità) sono consentiti solo se non eccedono le normali pratiche commerciali e/o di cortesia e se, in ogni caso, sono tali da non compromettere l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione;
  • assecondare la condotta induttiva di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

L’assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l’integrità e la reputazione della Società. Per questo motivo è necessario che venga raccolta e conservata la documentazione relativa ai contatti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Garanti.

7. Disposizioni sanzionatorie

L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2104 del Codice Civile. La violazione delle previsioni contenute nel Codice e nel Modello costituisce illecito disciplinare e come tale potrà essere sanzionata in misura proporzionale alla gravità dell’inadempimento o del fatto compiuto, previa contestazione dei fatti, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure di cui all’art.7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori), dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali regolamenti aziendali adottati da PHSE.

8. Disposizioni finali

Il presente Codice Etico, ricognitivo della prassi aziendale, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di PHSE S.r.l.. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dai Consiglio di Amministrazione e diffusa tempestivamente ai destinatari.